I cookie e la privacy dal 3 Giugno 2015
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Nelle ultime settimane in molti ci hanno chiesto se devono adeguare il proprio sito secondo le norme europee entro il 3 Giugno 2015. Visto la confusione cerchiamo brevemente di fare chiarezza.
Se il tuo sito utilizza dei cookie di profilazione pubblicitaria di prima o terza parte, cookie di retargeting, cookie di social network, cookie di statistica gestiti completamente dalle terze parti per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini, anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati allora si deve informare l'utente, con un apposito messaggio, e fargli scegliere se proseguire o meno la navigazione.
Nel caso dei social plugin (pulsanti social di Facebook, Twitter, Google+ e via dicendo) questi comportano l’installazione di cookie e dev'essere quindi richiesto il consenso prima del loro avvio. Questo non serve per i semplici collegamenti alle pagine social.
Se il tuo sito utilizza dei cookie analytics di terze parti per il monitoraggio di accessi e statistiche come Google Analytics è sufficiente specificare il servizio utilizzato all'interno del documento di privacy del sito stesso e impostare che gli IP siano anonimi sul relativo script (vedi Anonimizzazione IP in Google Analytics).
Nel documento di privacy devono essere specificati nel dettaglio i cookie utilizzati e loro scopo.
Per maggiori info: Adozione cookie policy
Alcune precisazioni dal Garante: “Non temete, non abbiamo intenzione di metterci subito a fare le multe. Per ora vogliamo che la nuova legge venga recepita” ...
Leggi l'intervista completa su Cookie Law, il chiarimento del Garante
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Nel caso dei social plugin (pulsanti social di Facebook, Twitter, Google+ e via dicendo) questi comportano l’installazione di cookie e dev'essere quindi richiesto il consenso prima del loro avvio. Questo non serve per i semplici collegamenti alle pagine social.
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Nel documento di privacy devono essere specificati nel dettaglio i cookie utilizzati e loro scopo.
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