Nuovi obblighi pubblicitari per le società

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Legge 88/2009


Nuovi obblighi pubblicitari per le societa’ previsti dall’articolo 42 della legge comunitaria 2008


La legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009)

In particolare le società , sia di persone che di capitale dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:

- sede della societa'
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (spa ed srl)

Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web delle societa’ medesime.

A decorrere dal 29 Luglio, tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile – da porsi a carico di ciascun componente l’organo amministrativo.

La legge in commento ha inoltre disposto, per le società di capitali, la facoltà di pubblicazione degli atti per cui e’ prevista l’iscrizione o il deposito, in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee.
Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza fra l’atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana